Codice Penale: Usurpazione di titoli o di onori

Premessa

Le nostre note vogliono essere d’aiuto a tutti, sia agli utenti ignari di alcune problematiche e manipolazioni, sia a coloro che, erroneamente, si ritengono più furbi e utilizzano sistemi che rasentano, e a volte infrangono, la legalità.

Ben lungi dall’attaccare Profili o Pagine e i loro amministratori (eventualmente sarà compito dell’Autorità Giudiziaria occuparsene), ci limitiamo a fare alcune osservazioni utili ad evitare grane, più o meno serie, con la Giustizia, in particolare quella Italiana.



Secondo le regole di Facebook

È vietato pubblicare o eseguire azioni su Facebook che violino i diritti di terzi o violino in altro modo la legge.

Quindi inserire nei Profili Personali informazioni ingannevoli (spacciarsi per medico, avvocato o altro titolo che prevede un’iscrizione a un albo professionale, o qualificarsi come pubblico ufficiale, tutore dell’ordine etc, in assenza di tali qualifiche), rappresenta una violazione delle regole, indipendentemente dallo scopo e dalle conseguenze.

Qualunque trasgressione, laddove segnalata, può provocare la chiusura dell’account.

Cosa prevede la Legge Italiana

Riportiamo l’articolo del Codice Penale potenzialmente interessato e che se applicato (non solo a seguito di denuncia/querela dalla parte lesa ma anche d’ufficio) può comportare problemi giudiziari.

Art. 498 Usurpazione di titoli o di onori

Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l’abito ecclesiastico, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni. Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

Nostre considerazioni

La perdita di un profilo su Facebook non rappresenta un danno particolarmente grave.

Per la Legge Italiana, invece, si può prospettare un illecito penale se, anche in assenza di attività, in qualunque ambito (compreso un social network) e non avendone i titoli, ci si traveste da professionista (dove è prevista l’iscrizione a un albo professionale), da dipendente della pubblica amministrazione o da ministro di un culto.

Situazioni aggravanti si potrebbero verificare se si raccolgono

* confidenze o informazioni personali tramite l’inganno (violazione della privacy)
* segnalazioni di illeciti altrui, prospettando o simulando un’attività di reale intervento

Con recenti sentenze la Giustizia Italiana mostra una chiara tendenza ad adeguare l’applicazione delle norme estendendole a queste nuove forme di socializzazione, punendo severamente chi utilizza impropriamente tali mezzi di comunicazione.

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SeeYouSoon

Nota a cura di Claudio Cerroni (Hunch – Assistenza e Consulenza Informatica).

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