Pay tv e telefoni, niente penale se cambi operatore con tariffa standard
Penali su telefonia, internet e tv solo sulle promozioni (e con costi più trasparenti). Ma non sui contratti di abbonamento standard. Lo prevede il disegno di legge sulla concorrenza approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri su proposta del ministero dello Sviluppo economico che ha sentito la necessità, con una nota, di precisare la questione.
«Il disegno di legge – precisa il ministero guidato da Federica Guidi – non prevede in alcun modo la reintroduzione di penali per chi recede dai contratti di abbonamento a telefoni fissi e mobili, internet o a pay-tv. La norma inserita nel disegno di legge – aggiunge la nota del Mise – non cambia infatti le disposizioni generali in materia di recesso anticipato dai contratti di telefonia, internet e tv (già regolati dal DL 7/2007) ma disciplina i costi di uscita dalle sole promozioni relativi ai medesimi servizi». A quale tipo di promozioni si riferisce la dichiarazione? «Per esempio – spiega il ministero – l’uso di uno smartphone o le partite di calcio gratuite».
A proposito delle promozioni, il Ddl fissa un tetto di 24 mesi di durata e stabilisce che le eventuali penali – già esistenti nelle promozioni – debbano «rispettare una serie di stringenti requisiti di trasparenza sia verso il cliente, sia verso il regolatore. In particolare, l’operatore dovrà fornire al consumatore informazione esaustiva in merito all’esistenza e all’entità di costi d’uscita. Dovrà inoltre spiegarne analiticamente la giustificazione al Garante delle comunicazioni, sulla base dei costi effettivamente sostenuti».
Inoltre, la norma ipotizzata nel Ddl Concorrenza «impone che i costi d’uscita siano proporzionali al valore del contratto e alla durata residua della promozione».
«In sostanza – conclude la nota del Mise – l’effetto delle norme introdotte a favore dei consumatori è quello di chiarire un aspetto precedentemente non definito, allo scopo di ridurre e comunque rendere più trasparenti i costi complessivi di uscita dalle promozioni promuovendo la mobilità del cliente. Ciò che era vietato fino a oggi continuerà a esserlo anche dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulla Concorrenza, e, anzi, le pratiche commerciali già in atto saranno soggette a vincoli più stringenti a tutela del consumatore». (fonte)