Cosa rischia chi usa loghi governativi (anche modificati): art. 497-ter del Codice Penale

Premessa

Le nostre note vogliono essere d’aiuto a tutti, sia agli utenti ignari di alcune problematiche e manipolazioni, sia a coloro che, erroneamente, si ritengono più furbi e utilizzano sistemi che rasentano, e a volte infrangono, la legalità.

Ben lungi dall’attaccare altre Pagine e i loro amministratori (eventualmente sarà compito dell’Autorità Giudiziaria occuparsene), ci limitiamo a fare alcune osservazioni utili ad evitare grane, più o meno serie, con la Giustizia, in particolare quella Italiana.

Pagine e Profili che utilizzano loghi dell’Amministrazione

Molti utenti ci chiedono informazioni circa la presenza di pagine/profili riportanti loghi e immagini proprie dell’Amministrazione (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza etc).

Tali pagine IN NESSUN CASO risultano essere gestite direttamente da dipendenti incaricati e, nel caso in cui vi siano tra gli amministratori appartenenti a una di queste istituzioni, tali dipendenti non hanno alcuna abilitazione a farlo.

Si tratta per lo più di fantomatici “fan” (in alcuni casi veri e propri “manipolatori”) che utilizzano in modo improprio tali immagini.

Lo scopo è ATTIRARE utenti con l’illusione di una sicurezza che non c’è, nè dal punto di vista legale, nè dal punto di vista tecnico.

Solitamente si limitano a un semplice copia/incolla di tipo “emozionale”, dove informazioni prese da altri siti presenti sulla rete vengono scelte per la loro attrattiva o scandalosità: si chiede all’utente di lasciare un proprio commento/opinione (che non ha alcun peso) e che incide indirettamente sulla qualità (inesistente) della Pagina.

Il problema del logo secondo Facebook

Nell’ambito del social network, solo il titolare di un marchio/logo è in grado di utilizzarlo per caratterizzare una serie di pubblicazioni o contenuti.

Quindi NON è permesso usare un logo che non ci appartiene (a meno che non abbiamo una licenza, in questo caso ministeriale, per fare ciò, e tale licenza va pubblicata come riferimento).

Coloro che modificano o alterano un logo/scudetto aggiungendo parole o personalizzandolo in QUALSIASI modo, ugualmente DEVONO avere il permesso per farlo.

Le condizioni d’uso di qualsiasi tipo di materiale proveniente dai siti ufficiali ministeriali di riferimento riportano la seguente dicitura (presente al link “licenza“):

* Sei libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest’opera
*

Attribuzione — Devi attribuire la paternità dell’opera nei modi indicati dall’autore o da chi ti ha dato l’opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l’opera.
*

Non commerciale — Non puoi usare quest’opera per fini commerciali.
*

Non opere derivate — Non puoi alterare o trasformare quest’opera, nè usarla per crearne un’altra.

In base alla normativa sul copyright, è possibile quindi pubblicare un’immagine ma non “legarla” a un’opera propria, nè modificarla o alterarla IN ALCUN MODO.

Si presuppone inoltre che una Pagina su Facebook abbia SEMPRE uno scopo commerciale (solo Aziende, Organizzazioni o Celebrità possono infatti crearle – leggi i Termini di utilizzo). Veicolare utenti verso le proprie informazioni per far crescere la propria reputazione – credibilità – visibilità in rete, è l’unico e solo scopo di OGNI pagina.

Secondo le regole di Facebook

I Profili Personali devono riportare NOME E COGNOME di un utente realmente esistente: non è possibile utilizzare intestazioni diverse da una PERSONA FISICA.

Per le Pagine, strumenti per rappresentare Aziende, Organizzazioni o Celebrità, che sono a tutti gli effetti Profili Pubblici dedicati a PERSONE GIURIDICHE, non è possibile rappresentare ciò che non si è o non si rappresenta ufficialmente.

Nella sezione Info, inoltre, NON POSSONO essere riportate informazioni di un sito ufficiale di riferimento CHE NON SIA IL PROPRIO, a meno che non si abbia una delega (licenza) per farlo.

Basterebbe una semplice segnalazione da parte delle Istituzioni o Aziende coinvolte o, nel caso di enti governativi, degli Uffici preposti, per portare alla cancellazione di tali pagine.

Cosa prevede la Legge Italiana

Riportiamo l’articolo del Codice Penale potenzialmente interessato e applicabile d’ufficio.

Art. 497 ter – Possesso di segni distintivi contraffatti. Le pene di cui all`articolo 497 bis, si applicano anche rispettivamente:

1. a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
2. a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti ed i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.

Per l’indicazione delle pene previste, riportiamo anche

Art. 497 bis – Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

Chiunque è trovato in possesso di un documento falso, valido per l’espatrio è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dai casi di uso personale.

Commento alla pubblicazione (integrato dalla Legge 21 febbraio 2006)

Riportiamo quanto contenuto nella Circolare Ministero dell’Interno sui Segni Distintivi

Nuova disciplina dei segni distintivi delle forze dell’ordine.

Si attira innanzi tutto l’attenzione sulle nuove norme (comma 1, lettera b, e commi 2 e 3) che disegnano una nuova disciplina penale e amministrativa della produzione, detenzione ed uso dei segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso presso i corpi di polizia.

Gli interventi normativi riguardano principalmente:

– il nuovo art. 497-ter del Codice penale, che, completando lo specifico apparato sanzionatorio già previsto per il possesso e l’uso di documenti falsi (art. 497-bis del codicepenale, introdotto dal decreto-legge n. 144 del 2005), punisce allo stesso modo anche le attività di illecita fabbricazione, detenzione ed uso di segni distintivi, contrassegni, oggetti e documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia;

– l’art. 28 del Testo unico delle leggi di P.S., appositamente modificato per realizzare un apparato autorizzatorio relativo alla produzione e commercializzazione lecita dei contrassegni e delle tessere di cui si è detto, oltre che degli altri materiali d’armamento destinati agli stessi Corpi, diversi dalle armi da fuoco e dai materiali d’armamento già disciplinati dal medesimo art. 28 e dalla legge 9 luglio1990, n. 185.

Relativamente al nuovo art. 497-ter C.P. è utile precisare che rientrano nella fattispecie non solo le tessere di identificazione, le placche e gli altri contrassegni che identificano, secondo le disposizioni vigenti, gli operatori di polizia, ma anche quei segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre più o meno accuratamente gli originali, ne simulano la funzione: sono cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini circa la qualità personale di chi li dovesse illecitamente usare.

Ora sapete quali siano i rischi per coloro che intraprendono tali iniziative

Se lo scopo è la “manipolazione” degli altri utenti, indipendentemente dal fatto che i contenuti risultino spesso ridicoli, sia per un uso sgrammaticato della lingua italiana, sia per l’effettiva scarsa preparazione dal punto di vista tecnico (parliamo della sicurezza informatica, naturalmente) e da quello legale (non si intravedono alcune basi necessarie e indispensabili per trattare determinati argomenti o “elargire” suggerimenti sui comportamenti da adottare), pagine di questo genere sono comunque DA EVITARE.

Se siete fan, vi consigliamo di considerarle alla stregua di pagine da barzellette, ma niente di più.

Una nostra considerazione

C’è da rimanere perplessi di fronte al mancato intervento da parte delle Istituzioni governative direttamente interessate: poichè per molti fan chi pubblica quelle informazioni appare come un rappresentante, in qualche modo, “legalizzato” (o comunque “tollerato”) del marchio/logo che campeggia in tali pagine, la conseguente “brutta figura” per le imprecisioni di lessico, tecniche e legali sono attribuite a tali Organi (e vi assicuro che, soprattutto per chi ha fatto parte di tali Istituzioni, non è una bella cosa).

P.S. Se gradite le nostre note, cliccate cortesemente su MiPiace: capita infatti che alcuni individui le segnalino come offensive e le facciano sparire. Questa brutta abitudine è contrastabile SOLO manifestando il proprio gradimento tramite il MiPiace e la condivisione (se il gradimento è reale, naturalmente).

SeeYouSoon

Nota a cura di Claudio Cerroni (Hunch – Assistenza e Consulenza Informatica).

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