Garante Privacy, vietata la profilazione senza consenso

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No alla profilazione senza consenso di gusti e abitudini dei clienti per l’invio di newsletter personalizzate.

Per profilazione dell’utente si intende correntemente l’insieme di attività di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti agli utenti di servizi (pubblici o privati, richiesti o forzosi) per suddividere l’utenza in gruppi di comportamento. In ambito commerciale, la profilazione dell’utente è uno strumento del cosiddetto marketing mirato, che fa ampio uso di questa e altre tecniche per ottenere accurate analisi dei potenziali clienti, operando spesso al limite del legalmente consentito, quando non oltre. (wikipedia)

Lo ha affermato il Garante privacy in un provvedimento con cui ha vietato ad una società di e-commerce l’illecito trattamento dei dati di oltre 300 mila persone. La società è una delle più importanti nella fornitura online di biglietti per spettacoli teatrali, manifestazioni sportive, concerti e nell’e-commerce di prodotti anche di marchi celebri.

Non potrà più utilizzare i dati trattati in modo illecito.

Dagli accertamenti ispettivi svolti dall’Autorità è emerso che la società raccoglieva dati personali attraverso tre siti, di cui uno operativo in più lingue straniere destinato ad utenti di paesi Ue ed Extra Ue. Il consenso richiesto, però, era preselezionato e unico per varie finalità, comprese quelle di marketing e comunicazione dei dati ad altre società, sempre per scopi commerciali.

Una procedura contraria alla normativa, anche se l’utente poteva deselezionare il consenso e procedere alla registrazione al sito. La società, inoltre, svolgeva, sempre senza consenso, un’attività di profilazione utilizzando un software per l’invio di newsletter personalizzate, “create” elaborando i dati relativi agli ordini dei clienti o anche ai prodotti inseriti nel carrello il cui ordine non era stato finalizzato. La società peraltro non aveva provveduto ad adempiere all’obbligo di notificazione al Garante previsto dal Codice per l’attività di profilazione, né aveva stabilito alcun tempo di conservazione dei dati personali raccolti tramite i siti.

Il Garante ha dunque disposto il divieto di uso dei dati dei clienti acquisiti illecitamente e ha prescritto alla società di adottare, entro sessanta giorni, le misure necessarie per mettersi in regola con le disposizioni del Codice privacy. La società dovrà, in particolare, integrare l’informativa indicando le aziende o le categorie economiche o merceologiche alle quali intende comunicare i dati per le loro finalità promozionali.

Dovrà, poi, informare i soggetti, ai quali i dati sono stati già comunicati o ceduti, che non possono utilizzarli senza aver prima acquisito il consenso degli interessati. La società dovrà, infine, prevedere tempi di conservazione dei dati e, alla scadenza, provvedere all’immediata cancellazione o alla anonimizzazione permanente. (ANSA)

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