Codice Penale: Sostituzione di persona

Premessa

Le nostre note vogliono essere d’aiuto a tutti, sia agli utenti ignari di alcune problematiche e manipolazioni, sia a coloro che, erroneamente, si ritengono più furbi e utilizzano sistemi che rasentano, e a volte infrangono, la legalità.

Ben lungi dall’attaccare Profili o Pagine e i loro amministratori (eventualmente sarà compito dell’Autorità Giudiziaria occuparsene), ci limitiamo a fare alcune osservazioni utili ad evitare grane, più o meno serie, con la Giustizia, in particolare quella Italiana.



Secondo le regole di Facebook

I Profili Personali devono riportare NOME E COGNOME proprio e non è possibile utilizzare intestazioni diverse da una PERSONA FISICA.

Qualunque trasgressione a questa regola di base, laddove segnalata, può provocare la chiusura dell’account.

Cosa prevede la Legge Italiana

Riportiamo gli articoli del Codice Penale potenzialmente interessati e che se applicati (a seguito di denuncia/querela dalla parte lesa) possono comportare problemi giudiziari.

Art. 494 Sostituzione di persona

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.

Nostre considerazioni

Molti utenti non hanno capito che un social network NON è una chat, un blog o comunque un sito che prevede l’uso e l’abuso di nickname di fantasia.

Se ci si limita a ciò, non vi sono ulteriori conseguenze oltre al blocco o alla cancellazione del profilo.

Invece l’utilizzo di nomi reali altrui con la chiara intenzione di recare danno alle persone interessate, indipendentemente dalle regole del social network, diventa un illecito penale.

Infatti la notevole visibilità, il coinvolgimento di amici e parenti e l’immediata rintracciabilità possono comportare disagi più o meno gravi sia per chi viene danneggiato, sia per il danneggiatore (che in molti casi agisce nella più completa ignoranza delle conseguenze).

Con recenti sentenze la Giustizia Italiana mostra una chiara tendenza ad adeguare l’applicazione delle norme estendendole a queste nuove forme di socializzazione, punendo severamente chi utilizza impropriamente tali mezzi di comunicazione.

P.S. Se gradite le nostre note, cliccate cortesemente su MiPiace: capita infatti che alcuni individui le segnalino come offensive e le facciano sparire. Questa brutta abitudine è contrastabile SOLO manifestando il proprio gradimento tramite il MiPiace e la condivisione (se il gradimento è reale, naturalmente).

SeeYouSoon

Nota a cura di Claudio Cerroni (Hunch – Assistenza e Consulenza Informatica).

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