Cassazione e liti su Facebook, attenti alla ”diffamazione aggravata”

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La Cassazione, per dirimere un caso di competenza, ritorna sul ”peso” da dare alle parole che compaiono sui social network, e rincara la dose: offendere una persona scrivendo un “post” sulla sua bacheca di Facebook integra il reato di diffamazione aggravata, esattamente come se l’offesa venisse portata dalle colonne di un giornale.

Con una decisione in realtà attivata su un caso di conflitto negativo di competenza, la Prima Corte penale della Cassazione (sentenza 24431/15 , depositata nei giorni scorsi) torna sulla classificazione sul tema caldissimo della natura “penalistica” dei social network.

La controversia nasceva dalla denuncia/querela di un privato che aveva trovato un intervento poco cortese sul proprio profilo di Facebook, ovviamente tracciato con il nome, il cognome e la foto del denigratore. Il giudice di pace di Roma, nel luglio di due anni fa, si era però dichiarato incompetente ipotizzando – pur se ancora non contestata in atti – la fattispecie aggravata della diffamazione (articolo 595 terzo comma del Codice penale). Poco dopo però anche il Tribunale di Roma aveva escluso la propria competenza a giudicare, contestando l’applicabilità dell’aggravante “giornalistica” sulla base, in sostanza, del mancato comportamento difensivo della parte offesa nella gestione dei meccanismi di privacy sul proprio profilo di Facebook. Da qui l’intervento della Corte suprema che, nel restituire il fascicolo al tribunale monocratico, accredita di fatto la similitudine tra l’offesa via internet 2.0 e la vecchia diffamazione su colonna piombata.

Dopo aver dato atto della «lezione di legittimità secondo cui i reati di ingiurie e diffamazione possono essere commessi via internet» (tra le più celebri decisioni: 35511/10 e 44126/11), la Prima spiega perchè è lecita l’estensione “giornalistica” alla responsabilità da social network, circostanza peraltro esclusa dalle sentenze citate in materia di responsabilità del direttore di siti di informazione.  A giudizio dell’estensore, il fondamento dell’aggravante è «nella potenzialità, nella idoneità e nella capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone (…) con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa».

E se lo «strumento principe della fattispecie in esame» (diffamazione) è la stampa quotidiana e periodica, è anche vero che la norma prevede «qualsiasi altro mezzo di pubblicità» per poter applicare l’aggravante che porta la pena fino a 3 anni di carcere. Il meccanismo delle amicizie “a catena” di Facebook, in sostanza, «ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone e, pertanto, di amplificare l’offesa in ambiti sociali allargati e concentrici. Paradossalmente, mentre il Parlamento sta faticosamente cercando di eliminare il carcere per la diffamazione a mezzo stampa, la Cassazione equipara 25 milioni di blogger e social media follower a… giornalisti. (fonte)

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