Attenzione all’utilizzo di WiFi gratuito in locali pubblici

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Secondo la normativa italiana (decreto “Fare” N. 69/2013 e pubblicata sul “Supplemento Ordinario alla G.U. del 20/08/2013” – legge di conversione N. 98/2013) chiunque volesse fornire un’attività internet aperta al pubblico presso un proprio esercizio privato e come esercizio principale non abbia quello dell’internet provider/point o voglia vendere i servizi web integrati, non deve richiedere alcuna autorizzazione agli enti superiori. Inoltre, chiunque offra un hotspot gratuito per i propri clienti, non deve in alcun modo identificarli. Si può così lasciare che questi si connettano alla rete senza immettere i propri dati personali, come login/password o i propri dati anagrafici. Non la pensa così la Corte di Giustizia Europea.

In molti hotel ed altri esercizi commerciali, oggi è possibile collegarsi gratuitamente al WiFi. Si tratta senza dubbio di una comodità che però potrebbe causare qualche problema. Se ad esempio, un cliente di un hotel scarica della musica o film pirata, violando le regole del copyright.

Responsabile dell’illecito sembrerebbe a prima vista la persona che si è connessa al WiFi, in realtà la polizia postale, risalendo agli estremi della connessione, individua immediatamente il titolare dell’esercizio sul quale ricadrà ogni addebito. Ma è cambiato qualcosa: con sentenza C 484/14 del 15.9.2016 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha modificato la suddetta impostazione stabilendo, che il titolare del diritto d’autore violato, per poter ottenere il risarcimento dovrà rivolgersi non al proprietario del locale bensì a colui che ha effettuato la connessione internet.

Quindi il gestore/proprietario del locale risulta essere solo un intermediario che ha la funzione di vettore nel trasporto dei dati attraverso il “proprio” WiFi. La Corte Europea ha tuttavia stabilito inoltre, che per ovviare alla difficoltà nel rintracciare il responsabile, il titolare del diritto d’autore può chiedere che il gestore si doti, obbligatoriamente, di una password che verrà utilizzata da tutti coloro che utilizzano il WiFi e che saranno quindi obbligati a registrarsi per poter usufruire del servizio, e sarà così individuabile velocemente il responsabile dell’illecito.

Solo a questa condizione il gestore/proprietario non sarà ritenuto responsabile dell’azione di pirateria posta in essere dal proprio cliente. (fonte)

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