PEDOPORNOGRAFIA: Cosa prevede la Legge Italiana, cosa fare sui social network

Ricordiamo che i privati cittadini non sono autorizzati dalla legge ad effettuare alcuna attività di indagine, essendo quest’ultima di competenza esclusiva delle Forze dell’Ordine.

Vi raccomandiamo di non scaricare mai sul computer materiale pedopornografico (la detenzione – anche temporanea – di materiale pedopornografico è illegale) nè di inoltrarlo ad amici o conoscenti o chiedere, tramite condivisione, ad altre persone di segnalarlo.

Cosa dice la Legge Italiana

La LEGGE 6 febbraio 2006, n.38 ha modificato l’articolo 600 del Codice Penale, inasprendo le pene:

Art. 600-ter. Pornografia minorile

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822 a € 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, é punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549 a € 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e’ aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Art. 600-quater. Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a €1.549.

La pena e’ aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600-quater.1. Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena e’ diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Come segnalare correttamente

Quando vi capita di incontrare materiale pedopornografico in Internet, potete segnalarlo direttamente alla Polizia Postale o alle associazioni che si occupano da diverso tempo di questo fenomeno, in collaborazione con organi di polizia internazionale (Interpol).

Una delle più efficaci e attive è sicuramente SaveTheChildren, che nel suo sito Stop-it.org garantisce la possibilità di segnalare i reati di questo genere nel più completo anonimato.

Altrettanto attivo il sito di 114 Emergenza Infanzia, gestito da Telefono Azzurro e promosso dal Ministero delle Comunicazioni in collaborazione con il Ministero della Solidarietà Sociale, il Dipartimento Politiche per la Famiglia, il Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità, a cui è possibile rivolgersi anche telefonicamente per informazioni.

Per segnalazioni online:

oppure:

Come comportarsi su Facebook

Conosciamo bene i meccanismi di segnalazione su FB, famosi oramai per la loro evidente inefficacia nella lotta a questi (e altri) fenomeni.

Chi pubblica materiale del genere ha uno scopo: la sua diffusione più ampia possibile, alla ricerca di persone che ne condividano (moralmente e fisicamente) i contenuti.

Quindi, anche se rimaniamo turbati profondamente da ciò che occasionalmente vediamo, NON PUBBLICIZZIAMO PROFILI, GRUPPI E PAGINE tramite condivisioni o link visibili da tutti (su pagine o gruppi che si vogliono sostituire agli organi preposti alla nostra tutela).

Se vogliamo, DENUNCIAMO e basta. Sarà compito delle strutture istituzionalmente abilitate procedere all’identificazione delle persone che compiono tali reati; per facilitarne il compito, NON SEGNALATE IN ALCUN MODO IL PROFILO, che risulterebbe poi difficile da rintracciare, in caso di oscuramento o blocco.

Altre info

PoliziaDiStato.it

Codice Penale su Wikipedia

Stop-it.org (SaveTheChildren)

114 Emergenza Infanzia

Sperando, come sempre, di esservi stati in qualche modo utili…

SeeYouSoon

Nota a cura di Claudio Cerroni (Hunch – Assistenza e Consulenza Informatica).

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