Telemarketing, eliminato consenso preventivo per le telefonate promozionali

Garante della privacy «sconcertato e preoccupato» per il provvedimento contenuto nel ddl che di fatto elimina il requisito del consenso preventivo per le chiamate promozionali…

Rischio stalking telefonico per milioni di consumatori: a scatenare l’allarme è un passaggio del ddl sulla concorrenza approvato la scorsa settimana al Senato, che per diventare legge dovrà avere anche il sì della Camera (dove non dovrebbe subire modifiche). Un emendamento presentato dal Movimento Cinque Stelle e approvato con la fiducia del Pd, nato per arginare il telemarketing selvaggio, rischia di liberalizzarlo di fatto, perché prevede che l’utente possa essere chiamato anche se non ha esplicitamente espresso il suo consenso. Si dice «sconcertato e preoccupato» Antonello Soro, Garante della privacy. Mentre il Codacons boccia la «giungla» del settore, dove «il cittadino sarà totalmente indifeso». E i Cinque Stelle, che parlano di «spam legalizzato», annunciano che faranno «tutto ciò che è nelle nostre possibilità per scongiurare l’approvazione di un testo inaccettabile». Il Ministero dello Sviluppo economico replica: «L’emendamento è chiaramente finalizzato a fornire un ulteriore strumento di tutela dei consumatori». L’Antitrust ha avviato proprio qualche giorno fa un’istruttoria sul telemarketing aggressivo di Telecom e Vodafone per le chiamate continue su telefono fisso e cellulare dei consumatori, a qualsiasi ora del giorno, per sollecitare acquisti o contratti.

Come funziona il consenso preventivo

Il consenso preventivo prevede che, quando acquistiamo qualcosa, o compiliamo un modulo per la carta fedeltà di un esercizio commerciale o un supermercato, abbiamo la possibilità di dire se accettiamo di essere contattati per indagini o promozioni. Un altro argine al marketing telefonico è il registro delle opposizioni, attraverso cui il cittadino può iscriversi e negare il proprio consenso per sempre alle chiamate di carattere commerciale. Si tratta in realtà di una strada complicata che finora non ha funzionato benissimo: ma era comunque nata sulla scia della politica di proteggere i consumatori dall’aggressività dei call center. Eliminando il consenso preventivo di fatto l’unica forma di tutela che resta al consumatore è che l’operatore commerciale al telefono debba qualificarsi come tale e precisare lo scopo della chiamata. Anche se fonti del Mise precisano: «Il testo si pone l’obiettivo di consentire a tutti gli utenti a prescindere dal fatto di essere o meno iscritti al registro delle opposizioni, di respingere eventuali chiamate non desiderate»: una scelta effettuata «dalla diffusa percezione di inefficacia del sistema vigente come testimoniano le numerosissime segnalazioni che pervengono allo stesso Garante della privacy».

Cosa dice l’emendamento approvato

L’articolo 44 approvato al Senato, che va a modificare l’articolo 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recita: «Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l’abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, hanno l’obbligo di comunicare all’esordio della conversazione i seguenti dati: 1) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale chiamano; 2) l’indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto». Ma poi si aggiunge: «Il contatto è consentito solo se l’abbonato destinatario della chiamata, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione». In sostanza, come già succede oggi, il consumatore ha solo la «libertà» di dire all’operatore che non è interessato e chiudere la conversazione, prima che l’operatore insista ulteriormente.

«Ancora più difficile contrastarli»

Lo «sconcerto» del Garante per la privacy deriva proprio dal fatto che la norma prevede «come unica forma di tutela dell’utente la possibilità di rifiutare le sole chiamate successive alla prima». Un provvedimento che, sottolinea Soro, va «nel segno dell’estemporaneità» e rende «più difficile» il contrasto delle violazioni. «Si tratta di una soluzione diametralmente opposta – ribadisce il Garante – a quella fondata sul previo consenso all’interessato ampiamente discussa nella commissione di merito dello stesso Senato, indicata dal Garante e, in apparenza, largamente condivisa». E l’effetto, precisa proprio Soro, è quello di «rendere ancora più difficile l’attività di contrasto delle incontenibili violazioni in questo settore». Critica su Facebook Deborah Bergamini, vicepresidente della commissione Telecomunicazioni alla Camera: «Qualche mese fa avevo presentato un emendamento riguardante la necessità di ampliare anche a numeri fissi riservati e a quelli mobili la possibilità di esser iscritti al registro delle opposizioni. E invece di tutelare gli utenti e la loro privacy cosa propone il decreto? Di fatto una assurda legalizzazione dello `stalking´ telefonico». (fonte)

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