Quando e come si fa una querela (Fonte Commissariatodips.it)

Una serie di informazioni utili per rendere più chiari quali siano i diritti e i doveri di qualunque cittadino italiano e come semplificare e rendere più efficace il rapporto con la Pubblica Amministrazione.

La querela

Gli articoli del Codice di Procedura Penale (dal 336 al 340) che regolano la querela sono inseriti all’interno del Titolo III intitolato “Condizioni di procedibilità”.

Ciò è dovuto al fatto che la querela è considerata una condizione di procedibilità ossia una condizione in mancanza della quale non si procede in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato non perseguibile d’ufficio.

La querela è costituita da due parti: la prima è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato, o il suo legale rappresentante, manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato non perseguibile d’ufficio, la seconda è l’esposizione del fatto reato.

Il diritto di proporre querela spetta, come stabilito dall’art. 120 del Codice Penale, esclusivamente alla persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta.

Per i minori di quattordici anni e per gli interdetti a causa d’infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.

I minori che hanno compiuto quattordici anni e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela, e possono anche, in loro vece, esercitarlo il genitore o il tutore o il curatore, nonostante ogni dichiarazione contraria di volontà, espressa o tacita, del minore o dell’inabilitato.

Il diritto di querela non può essere esercitato, così come disposto dall’articolo 124 del codice di procedura penale, salvo che la legge disponga altrimenti, trascorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

La querela può essere proposta, personalmente o attraverso di procuratore speciale, alle stesse figure incaricate di ricevere la denuncia nonchè, all’estero, ad un agente consolare .

Inoltre, essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita in busta chiusa per posta raccomandata.

Quando la dichiarazione di querela avviene oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.

L’autorità che riceve la querela provvede all’attestazione della data e del luogo della presentazione, all’identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero.

Eccezionalmente, la querela può anche essere proposta oralmente ad un agente di polizia giudiziaria: infatti, come previsto dall’articolo 380 CPP, “se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato è posto immediatamente in libertà”.

Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa ma, se la querela è stata proposta prima di tale evento, la morte della persona offesa non estingue il reato.

Al diritto di querela si può rinunciare in maniera espressa o tacita ancor prima di esercitarlo infatti, secondo l’art 124 del CP “Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l´esercizio. Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi”.

La rinuncia espressa è fatta personalmente, o attraverso il procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all´interessato o a un suo rappresentante.

Tale dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio che, accertata l´identità del rinunciante, redigono il verbale sottoscritto dal dichiarante.

Nella stessa dichiarazione può anche essere espressa la volontà di rinunciare all’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno.

Se invece la querela è già stata proposta si può esercitare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, il diritto di remissione della querela con una dichiarazione diretta all´autorità procedente o ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne curerà la trasmissione alla citata autorità.

La remissione però non produce effetto se il querelato la ricusa espressamente o tacitamente compiendo fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.

Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.

Vi è infine da notare che non è consentita, per alcune ipotesi di violenza sessuale (art. 609 bis C.P.) o di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater C.P.), la remissione della querela.

Per tali reati, infatti, la querela può essere presentata entro il termine di sei mesi e, dopo la sua proposizione, diventa irrevocabile.

Fonte

http://www.commissariatodips.it/tipologia.php?straidtip=7&stridtematica=19&stridstanza=10&pag=1&ordina=click&desc=desc&strpercorso=19&strdoc=564

Nota a cura di Claudio Cerroni (Hunch – Assistenza e Consulenza Informatica).

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