“No alle foto dei figli sui social se uno dei genitori non vuole”

Si tratta di una sentenza del tribunale di Mantova, e riguarda il caso presentato da un papà separato di due bambini (di tre anni e mezzo la bimba, un anno e mezzo il più piccolo) che chiedeva al giudice di rivedere le condizioni che regolano il rapporto dei figli con la madre…

Non si possono postare sui social network le foto dei propri figli minorenni se l’altro genitore non è d’accordo. Non è una novità ma ora una sentenza mette nero su bianco che si può chiedere e ottenere dal giudice di inibire la pubblicazione di tali immagini e far rimuovere quelle già diffuse. E’ quanto si evince da una sentenza del Tribunale di Mantova, depositata lo scorso 19 settembre e pubblicata da ‘Il caso.it’. “L’inserimento di foto di minori sui social network costituisce un comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto – sottolinea il giudice di Mantova nella sua decisione – ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che ‘taggano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia”.

La questione all’esame del Tribunale riguarda il ricorso presentato dal papà di due bambini (di tre anni e mezzo la bimba, un anno e mezzo il più piccolo) che chiedeva al giudice di rivedere le “condizioni regolanti i rapporti genitori/figli alla stregua di supposti gravi comportamenti diseducativi posti in essere dalla madre”. Nello scorso aprile il Tribunale aveva deciso per l’affido condiviso e la residenza dei bambini con la mamma: il giudice ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per rivedere tali accordi, non risultando provata “una grave inadeguatezza educativa” della donna, ma ha rilevato che, nonostante nell’accordo fosse stato stabilito l’obbligo di non postare le foto dei bimbi sui social e la donna si fosse impegnata a rimuovere quelle già diffuse, in realtà numerose immagini erano state pubblicate ancora successivamente.

“Comportamento questo – scrive il Tribunale di Mantova – che integra violazione” della “tutela dell’immagine”, contemplata dall’articolo 10 del codice civile, della “tutela della riservatezza dei dati personali”, prevista dal Codice della privacy, nonché della Convenzione di New York nel punto in cui stabilisce che “nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione” e che “il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”.

Il giudice cita anche la normativa di tutela dei minori contenuta nel regolamento Ue del 27 aprile 2016 che entrerà in vigore il 25 maggio 2018, secondo cui “la immagine fotografica dei figli costituisce dato personale” e “a sua diffusione costituisce “una interferenza nella vita privata”. Dunque, “considerato che il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network” l’ordine di inibitoria e di rimozione “va impartito immediatamente”, ha stabilito il giudice decidendo in via provvisoria, e “ritenuta la necessità” di acquisire “dettagliate informazioni sulla capacità genitoriale delle parti”, ha anche disposto che il Servizio Tutela Minori riferisca “ogni informazione utile in ordine alla capacità genitoriale dei predetti genitori”. (fonte)

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