Comportamenti irresponsabili e lesivi a pubblici servizi. Quali rischi si corrono (La Legge non ammette ignoranza)

Vi sarà capitato, sicuramente, di leggere (o suggerire in prima persona) la segnalazione di un gruppo, di una pagina o di un profilo che “meritava” di essere cancellato.
E’ un comportamento tipico di chi non è abituato all’utilizzo di Internet come strumento di comunicazione.
Internet infatti, dal momento in cui è diventata una risorsa mondiale, è sempre stata “libera e anarchica” garantendo a TUTTI di poter esprimere il proprio pensiero e possedendo dei meccanismi intrinseci (tracciatura IP) in grado (quasi) sempre di risalire a chi la utilizza per compiere reati.

Qualunque segnalazione “di gruppo” in rete DEVE essere supportata dalla documentazione di potenziali danni agli utenti, e non può essere causata da una semplice opinione.
In modo analogo (l’aspirazione di Facebook è proprio quella di integrarsi sempre più con Internet) un social network possiede dei meccanismi di autoregolazione che non possono e non devono essere suggeriti da altri, perchè inevitabilmente si ottiene l’effetto contrario.
Facebook utilizza la condivisione, infatti, per esprimere un GRADIMENTO.

In poche parole su Facebook…
Chi condivide un post, una nota, una pagina o un gruppo allo scopo di segnalarla (per vari motivi, ininfluenti in questo contesto) ottiene SEMPRE l’effetto contrario: aumenterà in modo esponenziale la sua presenza nel social network, che la interpreterà come un maggiore GRADIMENTO.
Ecco spiegato il motivo per cui molte pagine di “giustizieri” del web (che in alcuni casi sono gestite da veri e propri manipolatori) non ottengono mai l’effetto voluto e cioè la cancellazione di un contenuto dal social network.
Ricordate poi che creare (e ricreare) una pagina o un gruppo richiede pochi secondi e rende inutili gli sforzi profusi da centinaia o migliaia di utentii.
Quindi segnalare va bene (quando necessita), ma senza condividere link invitando altre persone a “vedere” il contenuto che NON si vorrebbe che altri vedano.

Ma vediamo cosa può succedere in caso di “altre” segnalazioni (argomento della nota)…

In caso di reato…
Vi sono organismi preposti alla tutela degli utenti, in caso di reato sul web (Polizia Postale).
E’ possibile fare riferimento a loro per ottenere “giustizia” QUANDO SI CONSUMA UN REATO ESCLUSIVAMENTE AI NOSTRI DANNI e, perchè la nostra denuncia “virtuale” abbia un qualsiasi effetto, deve essere confermata dalla nostra presenza fisica negli uffici della questura o del commissariato di zona dove verremo invitati a firmarla usando il vecchio metodo della penna e della carta, dopo essere stati riconosciuti tramite un documento d’identità.

E non solo…
L’oscuramento di una pagina, di un gruppo o di un profilo può, di fatto, intralciare le indagini in caso di diffamazione, vilipendio, etc.
In questi casi sarà più difficile, per gli inquirenti incaricati, reperire la documentazione necessaria per procedere visto che la sede del social network è negli Stati Uniti.
Può sembrare un paradosso, ma in caso di reato è meglio non suggerire a nessuno di far sparire “le prove”…
Così come consigliato più volte anche dalla Polizia Postale, si segnala senza diffondere (oltretutto la divulgazione di materiale pedopornografico, ad esempio, comporta rischi penali anche per chi condivide “inconsapevolmente”).

Utilizzo delle comunicazioni verso la Pubblica Amministrazione
Un uso sconsiderato dei mezzi a disposizione degli utenti per segnalare un presunto reato, e soprattutto l’invito rivolto ai fan di una pagina ad utilizzare in modo errato (e perfettamente inutile) tali mezzi, può comportare grossi problemi a carico di chi pubblica tale appello.
Chi, per motivazioni personali, sollecita altri utenti a contattare la Pubblica Amministrazione può incorrere nel reato di “intralcio” di pubblico servizio: il personale addetto (sempre e perennemente sottodimensionato, purtroppo) sarà costretto a visionare una serie di “comunicazioni inutili” diminuendo di fatto la propria efficacia.
In sede giudiziaria andrà dimostrata naturalmente la volontà (dolo) di provocare tale intralcio, e in alcuni casi particolari siamo personalmente convinti che si tratti di pura e semplice ignoranza e superficialità da parte dell’utente promotore di queste iniziative (anche se chi manipola regolarmente gli utenti pensa di poter manipolare allo stesso modo le istituzioni)…

Codice penale
Articolo 340 (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità)
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Speriamo che chi doveva capire abbia capito…

SeeYouSoon

P.S. Se gradite le nostre note, cliccate cortesemente su MiPiace: capita infatti che alcuni individui le segnalino come offensive e le facciano sparire. Questa brutta abitudine è contrastabile SOLO manifestando il proprio gradimento tramite il MiPiace e la condivisione (se il gradimento è reale, naturalmente).

Nota a cura di Claudio Cerroni (Hunch – Assistenza e Consulenza Informatica).

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