Cassazione, quanto costa pubblicare su Facebook le prove di infedeltà

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Il Tribunale di Roma – sentenza n. 456/2016 – ha accolto la richiesta di addebito della separazione in cui la relazione extra coniugale del marito, resa nota anche a terzi mediante dichiarazioni sulle pagine dei social network, aveva causato l’intollerabilità della convivenza coniugale.

Il fatto

Il matrimonio era entrato in crisi a seguito della scoperta di una relazione extraconiugale che il marito aveva reso pubblica su Facebook con dichiarazioni esplicite e foto inequivocabili.

La moglie aveva chiesto pertanto la separazione con addebito al coniuge. Il marito, nel costituirsi in giudizio aveva a sua volta chiesto l’addebito nei confronti della donna, sostenendo che l’affectio coniugalis tra i due, fosse venuto meno a causa del comportamento gravemente scorretto e fraudolento della moglie che in passato, d’accordo con i suoi familiari, aveva intestato solo a se stessa la nuda proprietà di due delle tre ville acquistate anche con le risorse economiche del marito.

La sentenza.

Il tribunale ha ritenuto fondata la richiesta della moglie, addebitando la separazione al marito per violazione del dovere di fedeltà, tenuto conto delle modalità con cui è stata coltivata la relazione adulterina, che hanno comportato offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la parte richiedente l’addebito deve provare sia la contrarietà del comportamento ai doveri che nascono dal matrimonio, sia il nesso causale tra la condotta l’intollerabilità della convivenza.

Se però la ragione dell’addebito è costituita dall’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, rappresentando una violazione particolarmente grave che determina normalmente l’intollerabilità della convivenza, giustifica l’addebito della separazione al coniuge responsabile, anche senza una dimostrazione puntuale del nesso causale (Cass. Civ. n. 21245/2010).

Pertanto, in questi casi, spetta alla parte che resiste alla domanda di addebito provare l’esistenza di fatti che escludono il nesso di causalità tra la violazione provata e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. Civ. n. 2059/2012).

Il marito avrebbe dovuto dimostrare i fatti su cui l’eccezione si fonda, vale a dire che la crisi matrimoniale fosse preesistente rispetto all’accertata violazione del dovere di fedeltà.

La prova dell’infedeltà è stata ampiamente fornita dalla moglie la quale ha dimostrato (anche mediante prove testimoniali ritenute attendibili) che il marito ha intrattenuto una relazione extra coniugale, rendendola anche pubblica sul noto social network, in cui aveva apertamente dichiarato il suo amore per l’amante, prima dell’allontanamento dalla casa coniugale.

Non è stata ritenuta attendibile, invece, la ricostruzione effettuata dall’uomo in giudizio, il quale avrebbe voluto far risalire la rottura del rapporto, ai generici e non provati riferimenti all’uso scorretto del denaro comune nell’acquisto di alcuni immobili. Tali fatti si sarebbero svolti svariati anni prima degli eventi che hanno determinato il venir meno della convivenza coniugale. (fonte)

 

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