Cassazione, non è reato diffamare tramite una email

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Nell’ordinamento giuridico italiano, la diffamazione (art. 595, codice penale) è un delitto contro l’onore ed è definita come l’offesa all’altrui reputazione, comunicata a più persone con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di comunicazione. A differenza del delitto di ingiuria di cui all’art. 594 c.p., il delitto di diffamazione può essere consumato solo in assenza della persona offesa. (wikipedia)

Inviare ad un solo destinatario un’email che offende un terzo non è diffamazione, anche se questa viene conosciuta dalla persona offesa. Pertanto, non è reato inviare ad una casella email un messaggio con contenuti offensivi nei confronti di un terzo, anche se successivamente l’offeso viene a conoscenza del messaggio.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 8011/2013.

La vicenda vedeva interessata una persona che aveva ricevuto, sulla propria email, un messaggio con contenuti offensivi e denigratori nei confronti di un personaggio politico locale; ne aveva quindi informare l’interessato il quale, a sua volta, aveva sporto querela per diffamazione nei confronti del mittente dell’email.

La Corte ha concluso per l’assoluzione del mittente poiché si commette il reato di diffamazione (art. 595 cod. pen.) solo qualora le offese vengano comunicate a più persone e tra queste non va considerata anche la persona cui si riferiscono i contenuti offensivi.

Nel caso in esame il messaggio offensivo era stato inviato ad una sola casella email, utilizzata quindi da una singola persona (a prescindere dal fatto che poi, quest’ultima, lo aveva comunicato all’interessato). L’offesa è quindi giunta a conoscenza di una sola persona e pertanto non costituisce diffamazione.

Inviare un’email con contenuti offensivi nei confronti di un terzo non è reato se il destinatario è uno soltanto. Se invece il messaggio è rivolto a più di un destinatario esso costituirebbe reato di diffamazione.

Nel caso in cui le offese vengano inviate direttamente alla persona che ne è oggetto, il mittente dovrebbe invece rispondere del reato, meno grave, di ingiuria ( art. 594 cod. pen).

In sintesi, parlare male di una persona con un’altra persona soltanto (a quattr’occhi o con un’email) non costituisce reato di diffamazione. Al contrario se il messaggio è inviato a più persone (per esempio, su una bacheca di Facebook o su un newsgroup) il reato sussiste. Se invece è presente la persona offesa viene commesso il reato di ingiuria. (EG)

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