Antitrust, multa da 3 milioni a Whatsapp

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, al termine di 2 istruttorie ha comminato una sanzione da 3 milioni di euro a WhatsApp ritenendo che la società abbia “di fatto indotto gli utenti di WhatsApp Messenger ad accettare integralmente i nuovi termini di utilizzo, in particolare la condivisione dei propri dati con Facebook, facendo loro credere che sarebbe stato, altrimenti, impossibile proseguire nell’uso dell’applicazione”. E’ quanto si legge in una nota dell’Antitrust.

Differente, spiega la nota, la situazione per coloro che erano già utenti alla data della modifica dei Termini (25 agosto 2016) che avevano, invece, la possibilità di accettarne “parzialmente” i contenuti, potendo decidere di non fornire l’assenso a condividere le informazioni del proprio account WhatsApp con Facebook e continuare, comunque, a utilizzare l’app.

In una seconda istruttoria inoltre l’Antitrust ha accertato la vessatorietà di alcune disposizioni contrattuali delle app, tra le quali:

  • le esclusioni e limitazioni di responsabilità in capo a WhatsApp molto ampie e assolutamente generiche, inclusa quella che discende dal proprio inadempimento;
  • la possibilità di interruzioni del servizio decise unilateralmente da WhatsApp senza motivo e senza preavviso;
  • il diritto generico esercitabile da WhatsApp di risolvere il contratto/recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo e non consentire più all’utente l’accesso/utilizzo dei servizi;
  • il diritto generico esercitabile da WhatsApp di introdurre modifiche, anche economiche, dei Termini di Utilizzo senza che nel contratto vengano preventivamente indicate le motivazioni e senza neppure prevedere modalità per informarne in maniera adeguata l’utilizzatore, unitamente alla previsione del meccanismo di “silenzio assenso”;
  • quale legge applicabile al contratto e alle controversie quella dello Stato della California e quali unici fori competenti Tribunale Federale degli Stati Uniti della California settentrionale o il Tribunale dello Stato della California;
  • un generico diritto esercitabile da WhatsApp di recedere dagli “ordini” e di non fornire rimborsi per i servizi offerti;
  • la generale prevalenza del contratto scritto in lingua inglese. (ANSA)

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