Anche i minorenni possono chiedere interventi contro cyberbullismo

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Chiunque, anche se minorenne, potrà chiedere ai gestori dei siti internet la rimozione o l’oscuramento di contenuti che costituiscano oggetto di cyberbullismo: lo prevede la proposta di legge. Ecco le misure in dettaglio.

Sì dell’Aula della Camera alle norme per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Il testo, approvato a Montecitorio con 242 sì, 73 no e 48 astenuti, passa al Senato. Tutta l’opposizione si è astenuta tranne il M5S, che ha votato contro.

La controversa legge è stata molto criticata per alcune misure chepotenzialmente limitano la libertà d’espressione. Il gestore di un sito web, di un giornale o di un blog potrà essere costretto a rimuovere dei contenuti che generino «ansia» a un qualsiasi reclamante. Potrà eventualmente essere modificata al Senato.

L’avvocato, docente di diritto delle nuove tecnologie, Guido Scorza, ha definito su Twitter il testo «una brutta legge. Ha vinto la retorica, ha perso il buon senso».

«La legge approvata oggi alla Camera è l’ennesimo esempio di legge nata per tutelare i cittadini, e finita col diventare un provvedimento contro di loro», hanno scritto i deputati del M5S in una nota. «Il provvedimento è stato esteso anche a tutti i maggiorenni ed è diventato prevalente l’aspetto repressivo e di oscuramento del web», hanno aggiunto.

Ecco le misure in dettaglio

Il testo offre la prima definizione normativa del bullismo e del cyberbullismo, e consente di richiedere la rimozione di contenuti oggetto di persecuzione online sia al minore, sia al suo genitore. Il Garante per la Privacy verifica l’intervento del gestore del sito e, se questi non abbia adottato le misure entro 48 ore dalla richiesta, vi provvede direttamente. I gestori dei siti dovranno dotarsi di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle richieste di oscuramento, rimozione o blocco dei dati; ed analoghi obblighi riguardano la comunicazione di tali procedure sull’home page degli stessi siti.

Le definizioni

Il bullismo è definito come l’aggressione o la molestia, da parte di singoli o più persone, nei confronti di una o più vittime allo scopo di ingenerare in essi timore ansia o isolamento ed emarginazione; sono manifestazioni di bullismo una serie di comportamenti di diversa natura: atti vessatori, pressioni o violenze fisiche e psicologiche, istigazione all’autolesionismo e al suicidio, minacce e furti, danneggiamenti, offese e derisioni anche relative alla razza, alla lingua, alla religione, all’orientamento sessuale, all’opinione politica, all’aspetto fisico o alle condizioni personali e sociali della vittima.

Il cyberbullismo è definito come fenomeno che si manifesta attraverso un atto o una serie di atti di bullismo che si realizzano attraverso la rete telefonica, la rete Internet, i social network, la messaggistica istantanea o altre piattaforme telematiche.

 

Le sanzioni

Per atti di bullismo che non costituiscano reati procedibili d’ufficio, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia, il questore potrà convocare il responsabile ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Se l’ammonito è minorenne, il questore convoca con l’interessato almeno un genitore.

Lo stalking commesso per via informatica o telematica sarà punito con la reclusione da 1 a 6 anni, anche in casi di scambio di identità e invio di messaggi o la divulgazione di testi o di immagini o con la mediante diffusione di dati sensibili immagini o informazioni private, carpiti con l’inganno o con minacce.

Docente anti-bulli in ogni scuola

In ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l’autore. (fonte)

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