PRIVACY: Come sono regolamentate le pubblicazioni delle foto in Italia

Con l’avvento di Facebook, e la sua facilità di pubblicare e condividere immagini e filmati, si è in parte dimenticata la legislazione che regola la tutela della Privacy (legge 196 del 2003, in sostituzione della 675/96).

La stessa amministrazione di Facebook chiede espressamente che le foto inserite nei profili siano in legale possesso di chi le pubblica, e che ritraggano essenzialmente chi le utilizza.

Partiamo dal presupposto che la pubblicazione su Facebook equivalga alla pubblicazione su web, tenendo conto anche che le difficoltà di una corretta impostazione della propria privacy (e cmq la dimostrata aggirabilità di tale ostacolo) possano di fatto rendere visibili A TUTTI i contenuti pubblicati sui singoli profili.

N.B. PARLIAMO DI FOTO (NOSTRE) CHE RITRAGGONO (ANCHE) PERSONE ESTRANEE. E RICORDATE (SEMPRE) CHE LA LEGGE NON AMMETTE IGNORANZA…

Cosa dice la Legge italiana

Importante: questa legge regolamenta la pubblicazione e non l’acquisizione di immagini.

1. Per pubblicare l’immagine di una persona non famosa occorre la sua autorizzazione (art. 96 legge 633/41).

2. Se la persona non famosa viene pubblicata in maniera che non possa risultare dannosa alla sua immagine, e l’uso è solo giornalistico, l’indicazione del punto 1) si può ignorare, dinanzi al diritto di cronaca esercitato dal giornalista (da valutare di caso in caso). Non possono mai essere pubblicate immagini di minori.

3. Per pubblicare con finalità giornalistiche immagini di personaggi famosi non occorre autorizzazione.

4. Occorre autorizzazione in ogni caso e comunicazione al Garante se la pubblicazione può risultare lesiva (legge 633/41), oppure se fornisce indicazioni sullo stato di salute, sull’orientamento politico, sul credo religioso o sulla vita sessuale (dlgs 196/2003).

5. Occorre autorizzazione in ogni caso se le immagini vengono usate con finalità promozionali, pubblicitarie, di merchandising o comunque non di prevalente informazione o gossip.

6. Non devono essere pubblicate immagini di minori in modo che siano riconoscibili, e questo anche nel caso di fatti di rilevanza pubblica.

7. Il fatto che il fotografo detenga presso lo studio i negativi o gli originali di un servizio fotografico, anche per minori, non è proibito, a patto che non venga data pubblicazione senza assenso di queste immagini.

La legge, in poche parole, mira a porre delle regole – sotto il controllo da un Garante della Privacy – nella raccolta e diffusione di qualsiasi informazione sugli individui (e quindi anche le sue immagini private), permettendo a ciascuno un miglior controllo dei dati che lo riguardano.

In particolare, il trattamento di alcuni dati chiamati sensibili (come idee politiche, religiose, vita sessuale, salute, aspetti economici, etc) sono subordinati a un esplicito assenso da parte dell’interessato, e da controlli molto severi su coloro che raccolgono ed organizzano questi dati.

Questi ultimi, oltre a chiedere il permesso alle persone coinvolte, devono anche rendere conto delle modalità con cui questi dati vengono utilizzati, e dei sistemi di sicurezza con cui vengono gestiti i relativi schedari e i file su computer.

Esempi pratici

Esaminiamo il caso più frequente: il personaggio da pubblicare è un personaggio QUALSIASI (amici, persone ritratte per strada, clienti, etc).

La norma che interdice la pubblicazione è concepita per dare possibilità ad una persona di lasciare il suo volto sconosciuto, ne consegue che occorre avere autorizzazione alla pubblicazione in molti casi (semplifichiamo una tabella messa a disposizione dall’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti sul loro sito http://www.fotografi.org/)

(Le immagini di ritratti sono tratte da flikr.com, fra le fotografie utilizzabili e pubbliche, con licenza di libera riproducibilità Creative Commons. Gli autori sono identificati dai nick: G!Z, Stephen Gara, Carf, mStephens7, Wiseacre, Alex Craig, Gwenalrlow, Damonabnormal, Andreakw)

Immagine riconoscibile di una persona qualsiasi, comunque pubblicata (in vetrina, su stampati, su libri, riviste o sul web), o comunque in modo che l’immagine sia visibile da un pubblico indistinto e non controllabile.

PUBBLICABILE: NO, a meno che non ci sia esplicita autorizzazione

PERCHE’: La legge nega la possibilità di pubblicare la foto perchè in tal modo la persona che è sconosciuta perderebbe la privacy legata alla sua immagine.

Immagine riconoscibile di una persona qualsiasi, inserita in un contesto la cui visione sia limitata ad un pubblico circoscritto ed identificato (in un book cartaceo in una sola copia e non pubblicato su web, in un quadro affisso in locali chiusi al pubblico, in una pagina web protetta da password, in un tabellone esposto solo all’interno di un club o un istituto con accesso limitato ai membri, ecc) in modo che l’immagine sia visibile solo da un pubblico conosciuto, limitato e controllabile.

PUBBLICABILE: Se l’uso è davvero ristretto, è possibile.

PERCHE’: Se l’immagine viene mostrata ad un gruppo ristretto, conosciuto e controllabile di interlocutori, non si può parlare di pubblicazione, ma di uso privato. Facendo attenzione a non trascendere, l’uso è possibile.

Immagine di un minore, comunque pubblicata (in vetrina, su stampati, su libri, riviste o sul web), o comunque in modo che l’immagine sia visibile da un pubblico indistinto e non controllabile. Vedi varianti ed eccezioni più in basso.

PUBBLICABILE: NO, a meno che non ci sia esplicita autorizzazione firmata dai genitori.

PERCHE’: L’autorizzazione alla pubblicazione deve essere concessa dai genitori.

Immagine di un luogo pubblico o di un avvenimento, in cui una o più persone siano riconoscibili. Sì, se il personaggio riconoscibile non è determinante all’economia della foto.

PUBBLICABILE: SI, anche senza autorizzazione.

PERCHE’: Non ha importanza che la foto sia stata REALIZZATA in un luogo pubblico o durante un evento; l’importante è che SI TRATTI di un’immagine DEL luogo pubblico o DELL’evento, nella quale alcune persone possono essere incidentalmente riconoscibili.

Personaggi comuni scattati in pubblico, o durante un evento, ma ISOLATI dal contesto.

PUBBLICABILE: NO, a meno che non ci sia esplicita autorizzazione.

PERCHE’: non è lecita la pubblicazione di immagini realizzate in pubblico, ma di immagini che ritraggano luoghi o eventi pubblici.

Se il soggetto umano è portante nell’economia dell’immagine (tanto che non potrebbe essere eliminato, se non “eliminando” la foto), allora si tratta di un ritratto per cui occorre autorizzazione.

Personaggi comuni scattati in pubblico, o durante un evento, isolati dal contesto ma il cui volto non sia riconoscibile.

PUBBLICABILE: SI, anche senza autorizzazione.

PERCHE’: Se il volto (l’effigie) non è riconoscibile, l’immagine può essere pubblicata.

Personaggi comuni di cui sia pubblicato un particolare, ma il cui volto non sia riconoscibile.

PUBBLICABILE: SI, anche senza autorizzazione, purchè il volto non sia riconoscibile..

PERCHE’: La legge protegge la privacy della propria effigie, in modo che non venga conosciuta ai più. Altri dettagli anatomici, anche se riconoscibili dalle persone che appartengono alla sfera privata, sono sconosciute alla massa, e quindi non possono essere riconosciute da questa.

Immagini in cui il soggetto ritratto occupi una porzione minima dell’immagine, comunque pubblicate.

PUBBLICABILE: Occorre valutare di caso in caso.

PERCHE’: Se il soggetto avesse il volto riconoscibile, non ha importanza la “dimensione fisica” all’interno dell’immagine, ma la sua “dimensione logica”: se – pur essendo “piccolo” il soggetto umano e’ determinante nella foto, e’ da equipararsi ad una foto di ritratti, e non di un luogo pubblico.

Immagini pubblicate con finalità esclusivamente culturali e/o didattiche.

PUBBLICABILE: SI, è previsto dalla legge.

PERCHE’: La legge cita espressamente questo caso come una situazione per la quale non occorre autorizzazione.

Immagini di ritratto di minori o di adulti effettuate come reportage in Paesi distanti.

PUBBLICABILE: La regola della privacy vale comunque, anche se statisticamente è improbabile che sorgano problemi.

PERCHE’: In realtà valgono le stesse regole che valgono per le persone in Italia. Tuttavia, dato che statisticamente è molto raro che questi soggetti si oppongano in seguito, è diffusa la consuetudina per la quale non viene chiesta l’autorizzazione. Molta attenzione, invece, agli stranieri fotografati in Italia, che potrebbero opporsi – anche per tramite di avvocati che si prestano a patrocini pagati, se la pubblicazione è per loro sconveniente.

Foto di minori in situazioni che si riterrebbero giustificate da libertà di informazione ed esigenze giornalistiche.

PUBBLICABILE: No. Anche se spesso viene infranta, la regola è quella di non pubblicare immagini di minori riconoscibili nei servizi giornalistici..

PERCHE’: In realtà, la libertà di informazione esiste finchè non calpesta il diritto dei singoli, e l’opporsi alla pubblicazione è un diritto che prevale sull’esigenza giornalistica. Nel caso di minori, poi, esiste l’aggravante della minore età.

Foto di minori sulle quali si sia provveduto a rendere non riconoscibile il volto.

PUBBLICABILE: SI, se il volto è o viene reso non direttamente riconoscibile.

PERCHE’: E’ sufficiente “pecettare” o “pixelare” la zona degli occhi, dato che si tratta della porzione su cui si basa il riconoscimento immediato, che è quello che va evitato.


In conclusione

Siamo in grado di pubblicare qualunque immagine o foto di cui siamo in possesso, ma nel momento in cui vi sono altre persone, proprio perchè inserirle su Facebook nella maggior parte dei casi equivale di fatto a rendere pubblici i loro volti:

* avvisiamole della nostra volontà di pubblicazione
* richiediamo (se sono estranei) un consenso via e-mail
* provvediamo all’immediata rimozione se ci viene richiesta

Inoltre è sempre meglio evitare di pubblicare foto di minori (anche se sono nostri figli).

Altre info:

Associazione Nazionale Fotografi Professionisti

SeeYouSoon

Nota a cura di Claudio Cerroni (Hunch – Assistenza e Consulenza Informatica).



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