Per le molestie, Facebook è ”luogo aperto al pubblico”

CASSAZIOMR-PUBBLICO

Facebook piattaforma virtuale. Ma non solo. Da ieri, il social network più utilizzato al mondo è, a tutti gli effetti, un luogo aperto al pubblico. Come una piazza o un viale. Almeno in tema di molestie.

A stabilirlo è stata la Prima sezione della Corte di Cassazione presieduta da Severo Chieffi, unanimemente considerato fra i migliori giudici del Paese.

Con la pronuncia depositata il 12 settembre, i giudici hanno affermato che, perché si configuri il reato di “molestie o disturbo delle persone” (art.660 del codice penale), Facebook va considerato luogo aperto al pubblico “quale luogo virtuale aperto all’accesso di chiunque utilizzi la rete”.

Secondo il codice, il reato si consuma quando “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”.

Da ieri, questo luogo non sarà più solo uno spazio fisico, ma anche la rete. La Corte ha ritenuto “innegabile che la piattaforma sociale Facebook (che ad oggi è disponibile in oltre 70 lingue, che già nel 2008 contava più di 100 milioni di utenti, n.d.r.) rappresenti una sorta di piazza immateriale che consente un numero indeterminato di accessi e visioni, rese possibili da una evoluzione scientifica che il Legislatore non era arrivato ad immaginare

In sostanza, la vera svolta rappresentata dalla decisione dei supremi giudici riguarda le possibili comunicazioni fra i profili dei diversi utenti. Non saranno più considerati molesti soltanto i messaggi privati inviati per posta, ma anche quelli “postati” sul diario (e quindi pubblicamente) dell’utente-persona offesa. (fonte)

Quale è la differenza tra “luoghi pubblici” e “luoghi aperti al pubblico”

In primo luogo, va detto che la legge italiana distingue tra “luoghi pubblici” e “luoghi aperti al pubblico”.
I primi sono luoghi di proprietà del demanio dello Stato e sono accessibili a chiunque senza limitazioni (ad es. un giardino pubblico, una piazza, un bosco, e così via).
I secondi sono luoghi di proprietà privata, ai quali è consentito l’accesso secondo le condizioni fissate dal legittimo proprietario o gestore (come ad es. esibire una tessera, rispettare l’orario di apertura e di chiusura, o pagare un biglietto d’ingresso).
Rientrano in questa seconda categoria i cinema, i teatri, le discoteche, i bar, le birrerie e i locali pubblici in generale.
Poiché i locali pubblici non sono “luoghi pubblici”, bensì “luoghi aperti al pubblico” – e dunque accessibili a chiunque, ma nel rispetto di predeterminate condizioni – ben può ad esempio il gestore di un bar riservare l’utilizzo della toilette ai soli clienti del proprio locale.

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