Garante censura le telefonate automatiche a scopi commerciali

garante-censura-telefonate

Squilla il telefono. Di corsa per rispondere, ma all’altro capo della linea non c’è nessuno: solo una voce registrata che offre prodotti e servizi. Facile immaginare la rabbia e il fastidio. Soprattutto se non si è mai fornito il proprio consenso a questo tipo di comunicazioni.

Su questo fronte, però, una piccola soddisfazione: la società, responsabile della telefonata, è sanzionata dal ‘Garante per la privacy’.

Telefonate. Nessun dubbio per il ‘Garante’: evidente «l’illecito trattamento dei dati personali» del privato cittadino, destinatario, suo malgrado, di «telefonate preregistrate con fine pubblicitario». Consequenziale la sanzione per la società che, operativa nel settore del telemarketing, non ha dimostrato di «avere acquisito il consenso preventivo, specifico e informato» delle persone poi raggiunte dalle chiamate automatiche a fini commerciali.

Questa visione viene confermata, nonostante le obiezioni della società, dal Tribunale. Per i giudici, alla luce della «maggiore invasività delle comunicazioni attuate con l’uso di sistemi automatizzati», «l’invio di materiale pubblicitario o di comunicazioni commerciali» può essere effettuato «solo con il consenso della persona interessata». E il «consenso», viene sottolineato, deve essere «riferito a quella specifica comunicazione».

Dati personali. Linea di pensiero, quella tracciata in Tribunale, condivisa ora dai magistrati della Cassazione nella sentenza n. 10714 del 24 maggio scorso.
Indiscutibile il fatto che ci si trovi di fronte a «comunicazioni commerciali preregistrate, cioè fatte con sistemi automatici di chiamata». Su questo fronte «il trattamento dei dati personali» delle persone contattate prevede dei limiti precisi per le società che operano nel telemarketing, richiedendo il «consenso» del destinatario della comunicazione.

Ciò perché «in caso di chiamate automatizzate» finalizzate a «veicolare messaggi pubblicitari», spiegano i giudici, «manca la possibilità di interazione del destinatario col mittente».

Evidente, di conseguenza, l’abuso compiuto dalla società censurata dal ‘Garante’. Anche, anzi soprattutto, perché essa non ha fornito la prova del «consenso preventivo, specifico e informato» del destinatario delle ripetute telefonate registrate. (fonte)

You may also like...