Cosa rischia chi bestemmia sui social network
Scrivere una “bestemmia” su Facebook o su qualunque altro social network è un illecito punito dalla legge con la multa da 51 a 309 euro.
Il divieto deriva da una vecchia norma del codice penale (art. 724 cod. pen.) che puniva quale reato la bestemmia in pubblico. Dal 1999 la norma è stata “depenalizzata”, per cui oggi bestemmiare in pubblico non è reato ma un semplice “illecito amministrativo”, sanzionato con una multa, al pari di un eccesso di velocità.
Il divieto ha origini datate. La norma era ormai in disuso quando, negli ultimi anni, ha ripreso ad essere attuale. Infatti, alcuni siti internet di ispirazione cattolica hanno denunciato la comparsa di gruppi su Facebook che incitano alla bestemmia e riuniscono chiunque voglia “liberamente” offendere il sentimento religioso altrui.
La legge punisce la bestemmia pronunciata in pubblico; quindi vi rientrano certamente le espressioni blasfeme postate in gruppi e pagine pubbliche dei social network.Inoltre, la norma, per ragioni storiche, fa riferimento soltanto alla religione cattolica. Quindi è punita soltanto la bestemmia contro questa religione, nonostante la Corte costituzionale abbia indicato l’opportunità di estendere la tutela a tutte le religioni (Corte Cost. sent. 28 luglio 1988 n. 925). Per esempio, un’imprecazione contro Confucio non implica una sanzione.
Il fatto che la bestemmia sia vietata dalla legge comporta, infine, che chiunque “inciti” pubblicamente alla bestemmia – ad esempio aprendo o gestendo pagine o gruppi pubblici con questa finalità – può essere accusato del reato di “istigazione a disobbedire alle leggi” (art. 415 cod. Pen), punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
In sintesi, “bestemmiare” sui social network contro la religione cattolica è punito con una sanzione amministrativa da 51 a 309 euro. Aprire o gestire una pagina o un gruppo che inciti alla bestemmia può invece costare una condanna da sei mesi a cinque anni di reclusione. (fonte)